di Rossanina

Leggere le etichette: la denominazione di vendita

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Per denominazione di vendita si intende quella dicitura che mette il consumatore in condizione di comprendere la natura effettiva del prodotto in modo da poterlo distinguere da altri con i quali potrebbe essere confuso.

Tale denominazione può derivare da:

a) una disposizione comunitaria (quelle che un tempo da noi si chiamavano marmellate adesso, per disposizione comunitaria, possono avere tale denominazione solo se ottenute dalla lavorazione di agrumi)

b) disposizioni nazionali (pasta all’uovo)

c) tradizioni e usi (panettone)

d) una pura descrizione del prodotto (caramelle)

e) una descrizione dettagliata se si tratta di un prodotto “nuovo” (pan di spagna con gocce di cioccolato e yogurt).

Qualora ci fosse rischio di confusione, la denominazione deve riportare lo stato fisico del prodotto: caffè macinato, in grani, liofilizzato, decaffeinato…

Alla denominazione “universale” si può aggiungere (non sostituire) un nome  di fantasia (formaggio fuso “coquilette”).

La denominazione di vendita permette di catalogare i prodotti in una serie di categorie ben definite delle quali la legge definisce le caratteristiche. Solo in questo modo è pertanto possibile una comparazione e una verifica della rispondenza delle qualità effettive a quanto stabilito dalla legge stessa.